(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 -
                   Parte 1 - del 16 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La Regione Basilicata, al fine di promuovere il  rilancio  delle
attivita' agricole e di valorizzare il proprio patrimonio agricolo  e
le altre  superfici  agricole  del  territorio  regionale,  definisce
strumenti ed interventi per favorire, tra l'altro: 
    a)  l'aumento  della  superficie   media   aziendale   attraverso
l'accorpamento  delle  superfici  a  vocazione  agricola  in   unita'
colturali piu' estese; 
    b)  l'occupazione  nel  comparto   agricolo   e   forestale   con
particolare riguardo ai giovani agricoltori; 
    c) il  recupero  produttivo  dei  terreni  abbandonati,  incolti,
inclusi quelli aventi precedentemente diversa destinazione da  quella
agricola, o insufficientemente coltivati,  mediante  assegnazione  di
terreni demaniali regionali; 
    d)  la  semplificazione  normativa  legislativa  e  regolamentare
vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongano al
recupero produttivo delle terre a destinazione agricola; 
    e) la salvaguardia del territorio, il  contenimento  del  degrado
ambientale, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici
e l'ottimale assetto del territorio attraverso lo  svolgimento  delle
attivita' agricole. 
  2. La Regione riconosce la ricomposizione e il  riordino  fondiario
quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle  finalita'
di cui al comma 1 e il ruolo svolto dalle imprese  agro-forestali  ai
fini della salvaguardia del  territorio  e  della  preservazione  del
paesaggio. 
  3. Per quanto non previsto o specificato nella  presente  legge  si
applicano  le  disposizioni  normative  nazionali  in  vigore  e   in
particolare la legge 12 giugno 1962, n. 567 e  s.m.i.,  la  legge  11
febbraio 1971, n. 11 e s.m.i., la legge  3  maggio  1982,  n.  203  e
s.m.i. 
  4. Ai  terreni  abbandonati  o  incolti,  ricadenti  nei  territori
comunali si applica l'art. 3 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.